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Nuovo percorso transattivo - aggiornamento PDF Print E-mail

GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI


13 marzo 2009

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di seguito il parere del GRUPPO GIUSTIZIA di FedEmo



Milano, 11 marzo 2009
 
Da Gruppo Giustizia
 
A tutti gli iscritti alla mailing list
 
Oggetto: Nuovo percorso transattivo - aggiornamento  
Percorso attuativo Leggi 29 novembre 2007 n. 222 e 24 dicembre 2007 n. 244.
 
Carissimi, siamo a informarvi che  in questi giorni è stato reso noto il parere del Consiglio di Stato ed anche la bozza dell'emanando Decreto Attuativo, che conterrà le modalità e i termini per accedere alla  transazione, dai contenuti dei due documenti, ci pare di capire che il Ministero stia mettendo molti paletti, che potrebbero estromettere dalla transazione molte persone, questo ci preoccupa, e non poco, per questo abbiamo già provveduto ad inoltrare una rchichiesta urgente di incontro con i Dirigenti Ministeriali, al fine di discutere e modificare la bozza del testo. La materia è molto complessa, non è quindi facile essere concisi, pertanto ci scuserete se saremo un po' prolissi, vale anche per la terminologia, che magari potrà, per alcuni, essere un po' comlpicata, cercheremo di essere più chiari possibile trasformando il "legalese" in una lingua acessibile a tutti.Vi riportiamo qui di seguito alcune considerazioni:
 
Nell'art. 1, comma 1, si dice come le transazioni vengano stipulate con soggetti danneggiati che "hanno instaurato, anteriormente al 1° gennaio 2008, azioni di risarcimento danni che siano ancora pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto": quindi la data di riferimento è il 1° gennaio 2008, ed è necessario che la causa sia tuttora pendente.Nulla si dice su chi ha iniziato la causa successivamente, e questo fa dedurre che con questo decreto si voglia "chiudere" il discorso a tale data, e con ciò contraddicendo tutte le "aperture" manifestate dal Ministero negli incontri avuti nel corso del 2008 (avvalorate dalla circolare ministeriale 07.05.2008 con la quale si chiedeva alle Avvocature Distrettuali dello Stato di comunicare anche i dati sui giudizi post 1° gennaio 2008). Ciò contraddice anche lo spirito con cui iniziò il percorso transattivo: dare una risposta concreta in termini politici e morali a tutti i danneggiati in causa.
 
L'art.  2 per certi aspetti è il più importante e... il più preoccupante.
Al comma 1
sono stabiliti i presupposti: danno ascrivibile (ai sensi della legge 210/92) ed esistenza del nesso causale, entrambi accertati da CMO o da Ufficio Medico-Legale del Ministero o da sentenza.Nulla dice sul secondo presupposto; quanto all'ascrivibilità, invece, è fortemente disdicevole voler escludere i non ascrivibili (per capirci, qulle persone che hanno visto riconosciuto il nesso ci causa ma non gli è stata attribuita nessuna tabella), cioè coloro per i quali il virus contratto è stato ritenuto "silente" (normalmente queste persone, al momento della visita presso le CMO avevano i valori epatici nella norma): per esperienza medica é ormai risaputo che la dove c'è contagio c'è danno, purtroppo, è noto che il virus dell'epatite possa attivarsi anche a distanza di anni, e comunque già il fatto di averlo contratto rappresenta un danno psicologico notevole per tutte le implicazioni che ciò comporta nelle relazioni interpersonali.Pure il comma 2 è grave: "Per la stipula delle transazioni si tiene conto dei principi generali in materia di prescrizione del diritto".Ricordiamo che l'ultima sentenza della Cassazione (a sezioni unite) considera quinquennale la prescrizione del diritto al risarcimento per i danneggiati viventi, e decennale per gli eredi dei deceduti; ricordiamo altresì come il dies a quo (la decorrenza) sia rimessa alla valutazione del giudice caso per caso, ma la Cassazione indica comunque un criterio: il momento di presentazione della domanda per ottenere i benefici della L. 210/92, prendendo quello come momento in cui il soggetto si è reso conto della gravità del danno e della sua "origine".Voi capite che se il Ministero applicherà "alla lettera" i principi generali in materia di prescrizione, gran parte delle persone danneggiate oggi in causa con lo Stato verrebbero esclusi dalla transazione. L'auspicio è che l'espressione "si tiene conto" possa incidere, in fase applicativa, solo sul quantum (cioè chi ha il diritto prescritto verrà risarcito con somme inferiori). Osserviamo come i presupposti e principi di cui all'art.2 si riferiscano a tutti i danneggiati.
 
L'art. 3 fa  poi delle distinzioni fra soggetti talassemici ed emofilici, per cui valgono i criteri della precedente transazione del 2003, i soggetti emotrasfusi occasionali, o affetti da altre emoglobinopatie o anemie ereditarie, per cui vengono introdotti ulteriori criteri (principalmente si dovrà fare una valutazione sull' "entità del danno subito"), così come per i vaccinati.Per tutti si dice che in caso di sentenza favorevole che condanni lo Stato a pagare risarcimenti superiori, il limite massimo sarà dell'80% (sentenza non definitiva di primo grado) e del 90% (sentenza non definitiva di secondo grado): evidentemente in questo modo il Ministero paga di meno, ma rinuncia a proporre appello o ricorso in Cassazione.
 
L'art. 4 disciplina il procedimento transattivo: la domanda di adesione sarà da inviare da parte del legale per via telematica, secondo modalità tecniche da indicarsi in una circolare del Ministero, ed entro 90 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della citata circolare.Alla domanda andranno allegati in copia documenti quali: verbale CMO, o parere Ufficio Medico-Legale del Ministero, o sentenza, per il riconoscimento dell'ascrivibilità e del nesso causale, istanza all'ASL per il riconoscimento dell'indennizzo legge 210/92, atti giudiziari comprovanti il giudizio in corso ed eventuali sentenze, modello Isee (relativo a situazione reddituale e patrimoniale), lettera manifestazione d'intenti con certificazione del proprio legale.Evidenziamo come il richiedere la copia della domanada per ottenere i benefici della L. 210/92, fa pensare che il Ministero abbia intenzione di verificare l'eventuale decorso della prescrizione prescindendo da una valutazione caso per caso (come si dovrebbe fare se si fosse avanti un giudice), ma in modo automatico e, a nostro parere, non corretto.
 
Infine: La tabella allegata al decreto indica gli importi massimi (analoghi alla transazione del 2003), ma nulla dice se e di quanto possono essere abbassati; una frase riportata nella tabella farebbe pensare ad un riconoscimento di "importi aggiuntivi" in caso di "eventuale rateizzazione".
 
Noi auspichiamo vivamente che esistano ancora dei margini per possibili modifiche, e in tal caso ci concentreremmo su tre aspetti:
a) prevedere una forma di "apertura" di accesso anche verso chi ha iniziato la causa dopo il 1° gennaio 2008;
b) ammettere anche i non ascrivibili per le ragioni già esposte;
c) togliere il riferimento ai principi generali in materia di prescrizione, in quanto moralmente inacettabili.
 
Se ciò non fosse possibile, almeno ottenere "rassicurazioni scritte" circa le modalità applicative dei principi in materia di prescrizione, che servano cioè a conferire eventualmente importi inferiori, ma non ad escludere, e quanto alla mancata ascrivibilità (sempre in subordine) che si ammettano, con riserva, anche coloro che sono in causa per vedersi riconosciuto l'indennizzo legge 210/92, oppure che in caso di richiesta di aggravamento, una volta ottenuta una ascrivibilità tabellare, si possa andare a transazione.
 
A tal fine abbiamo chiesto un incontro urgente al Ministero: Vi terremo prontamente aggiornati di ogni sviluppo.
 
Un caro saluto a tutti.

Federazione delle Associazioni Emofilici -  Gruppo Giustizia
Il Presidente  - Gabriele Calizzani
Il Referente - Piero Valiante
Il Coordinatore - Luigi Ambroso




16 gennaio 2009

IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO

Il 10 novembre 2008 il Consiglio di Stato ha emanato un parere relativo allo schema di decreto ricognitivo predisposto dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, che interessa emofilici, emotrasfusi occasionali e talassemici danneggiati da trasfusioni con sangue infetto o da somministrazioni di emoderivati infetti.

Per comprendere appieno il contenuto di questo parere è necessario innanzitutto tenere presente la vicenda normativa nella quale si colloca.

Come è noto, le leggi n. 222 e 244 del 2007 hanno previsto lo stanziamento rispettivamente di 150 milioni di euro per l’anno finanziario 2007 e di altri 180 milioni di euro per l’anno 2008, per consentire la stipula di transazioni con quei soggetti emofilici, emotrasfusi occasionali, talassemici che avessero intentato causa contro il Ministero della Salute per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa delle trasfusioni e delle somministrazioni di emoderivati infetti.

Le due suddette leggi hanno stabilito altresì che i criteri per la definizione delle transazioni dovessero essere definiti nell’ambito di un programma pluriennale, da adottarsi con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute, e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

In vista dell’emanazione di questo decreto, il Ministero del Lavoro, della Salute, e delle Politiche sociali ha scelto di emanare preliminarmente un decreto cosiddetto "ricognitivo", al fine di compiere una ricognizione dei soggetti interessati alle transazioni, nonchè di stabilire una procedura unificata con l’indicazione delle fasi attuative della programmazione pluriennale.

Dopo un’attesa durata diversi mesi, finalmente è stato predisposto lo schema di questo decreto "ricognitivo": proprio in merito a questo testo, il Ministero del Lavoro, della Salute, e delle Politiche sociali ha chiesto al Consiglio di Stato, considerata la particolare complessità della vicenda, di esprimere un parere.

Il Consiglio di Stato si è quindi pronunciato nell’'adunanza del 10 novembre 2008.

Il parere che è stato emesso risulta essere particolarmente interessante, innanzitutto perchè da esso traspare il contenuto dello schema del decreto stesso, predisposto dal Ministero, i cui aspetti più rilevanti sono i seguenti.

L’art. 1 enuncia le finalità del provvedimento, consistenti nell’individuazione di una procedura unificata attuativa delle disposizioni delle leggi n. 222 e 244 del 2007, ed elenca poi le varie fasi in cui questa procedura dovrà articolarsi: ricognizione delle adesioni; definizione dei criteri di transazione e di predisposizione del piano pluriennale; definizione degli schemi dei singoli atti transattivi; stipula delle transazioni.

L’art. 2 stabilisce che il Ministero procederà alla ricognizione dei soggetti indicati nelle citate leggi n. 222 e 244 che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni, pendenti al 1° gennaio 2009, e che siano interessati alla stipula della transazione. L’adesione alla ricognizione costituirà manifestazione d’interesse con valore di adesione prenotativa alla fase della stipula delle singole transazioni. Inoltre, si prevede che la ricognizione verrà effettuata con modalità esclusivamente di tipo telematico e dovrà avvenire nel termine di 120 giorni da quando sarà resa disponibile la procedura informatica.

L’art. 4 ribadisce che la definizione dei criteri relativi alle transazioni avverrà con successivo decreto del Ministero del Lavoro, della Salute, e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di chiusura della fase ricognitiva.

Infine, l’art. 7 stabilisce che eventuali richieste di accesso alla transazione, pervenute dopo i 120 giorni di tempo previsti per l’invio telematico, saranno "messe in coda" a quelle pervenute nei termini e, ove accoglibili, soddisfatte nei limiti delle residue disponibilità di bilancio.

Sul testo dello schema del decreto "ricognitivo", così come sopra sinteticamente delineato, il Consiglio di Stato si è espresso in termini critici.

In primo luogo ha contestato la valutazione effettuata dal Ministero circa la natura stessa del provvedimento: infatti, ad avviso del Consiglio di Stato, questo non può essere solo di natura "ricognitivo-dichiarativa", ma deve avere a tutti gli effetti la forma di un atto normativo vero e proprio, specialmente in ragione del contenuto dell’art. 2 del decreto stesso.

Inoltre il Ministero delinea un procedimento caratterizzato da elementi di eccessiva discrezionalità della pubblica amministrazione, con scarso bilanciamento dei diritti e degli interessi dei destinatari delle norme. A questo proposito il Consiglio di Stato rileva, ad esempio, che l’art. 3 comporta una violazione della par condicio dei danneggiati laddove riserva al Ministero la facoltà di avanzare in qualsiasi momento una proposta transattiva anche ai soggetti che non abbiano aderito alla ricognizione.

Infine, il Consiglio di Stato si sofferma sull’analisi dell’art. 2 dello schema di decreto, che sembra sollevare diversi profili di criticità.

Quest’articolo configura infatti un sistema di accesso per adesione alla ricognizione del Ministero - e quindi alla transazione - senza che siano stati preventivamente definiti e resi noti condizioni, entità, tempi e limiti del risarcimento. I soggetti interessati dovrebbero quindi effettuare la propria "prenotazione" per la transazione senza alcuna prospettiva di tutela e di garanzia dei diritti ad essi riconosciuti.

L’art. 2 prevede altresì che l’adesione alla ricognizione potrà pervenire, come detto, esclusivamente per via telematica, entro il termine di 120 giorni da quando sarà resa disponibile la procedura informatica. Il ricorso in via esclusiva alla procedura telematica configura quindi l’introduzione - con atto amministrativo - di una limitazione all’accesso alla proposta transattiva, che lede l’interesse generale dei danneggiati, in capo ai quali viene a configurarsi un onere, laddove invece la transazione dovrebbe rappresentare anche uno strumento più semplice e rapido di risarcimento. Questo implica inoltre che il danneggiato che non segue questa procedura verrà escluso dal percorso transattivo, con conseguente pregiudizio della propria pretesa risarcitoria.

Ulteriore problematicità rilevata dal Consiglio di Stato è rappresentata dalla previsione contenuta nello schema di decreto secondo cui non verranno prese in considerazione le adesioni relative a soggetti i cui dati risultino incompleti o carenti della documentazione necessaria. Questa sanzione sembra assolutamente eccessiva e per di più non in linea con la normativa in materia di integrazione e regolarizzazione della documentazione amministrativa.

In conclusione il Consiglio di Stato afferma che non può essere espresso parere favorevole in relazione allo schema di decreto ricognitivo predisposto dal Ministero.

Il Consiglio di Stato ritiene invece della massima urgenza la predisposizione del regolamento "attuativo" previsto dalle leggi 222 e 244 del 2007 contenente i criteri di definizione delle transazioni.

(con la collaborazione della Dott.ssa Annalisa Pancaldi -Studio Legale Calandrino)



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