GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI
Milano, 11 marzo 2009 Da Gruppo Giustizia A tutti gli iscritti alla mailing list
Oggetto: Nuovo percorso transattivo - aggiornamento Percorso attuativo Leggi 29 novembre 2007 n. 222 e 24 dicembre 2007 n.
244. Carissimi,
siamo a informarvi che in questi giorni è stato reso noto il parere
del Consiglio di Stato ed anche la bozza dell'emanando Decreto
Attuativo, che conterrà le modalità e i termini per accedere alla
transazione, dai contenuti dei due documenti, ci pare di capire che il
Ministero stia mettendo molti paletti, che potrebbero estromettere
dalla transazione molte persone, questo ci preoccupa, e non poco, per
questo abbiamo già provveduto ad inoltrare una rchichiesta urgente di
incontro con i Dirigenti Ministeriali, al fine di discutere e
modificare la bozza del testo. La materia è molto complessa, non è
quindi facile essere concisi, pertanto ci scuserete se saremo un po'
prolissi, vale anche per la terminologia, che magari potrà, per
alcuni, essere un po' comlpicata, cercheremo di essere più chiari
possibile trasformando il "legalese" in una lingua acessibile a tutti.Vi riportiamo qui di seguito alcune considerazioni:
Nell'art. 1, comma 1,
si dice come le transazioni vengano stipulate con soggetti danneggiati
che "hanno instaurato, anteriormente al 1° gennaio 2008, azioni di
risarcimento danni che siano ancora pendenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto": quindi la data di riferimento è il 1°
gennaio 2008, ed è necessario che la causa sia tuttora pendente.Nulla
si dice su chi ha iniziato la causa successivamente, e questo fa
dedurre che con questo decreto si voglia "chiudere" il discorso a tale
data, e con ciò contraddicendo tutte le "aperture" manifestate dal
Ministero negli incontri avuti nel corso del 2008 (avvalorate dalla
circolare ministeriale 07.05.2008 con la quale si chiedeva alle
Avvocature Distrettuali dello Stato di comunicare anche i dati sui
giudizi post 1° gennaio 2008). Ciò
contraddice anche lo spirito con cui iniziò il percorso transattivo:
dare una risposta concreta in termini politici e morali a tutti i
danneggiati in causa.
L'art. 2 per certi aspetti è il più importante e... il più preoccupante. Al comma 1
sono stabiliti i presupposti: danno ascrivibile (ai sensi della legge
210/92) ed esistenza del nesso causale, entrambi accertati da CMO o da
Ufficio Medico-Legale del Ministero o da sentenza.Nulla
dice sul secondo presupposto; quanto all'ascrivibilità, invece, è
fortemente disdicevole voler escludere i non ascrivibili (per capirci,
qulle persone che hanno visto riconosciuto il nesso ci causa ma non gli
è stata attribuita nessuna tabella), cioè coloro per i quali il virus
contratto è stato ritenuto "silente" (normalmente queste persone, al
momento della visita presso le CMO avevano i valori epatici nella
norma): per esperienza medica é ormai risaputo che la dove c'è contagio
c'è danno, purtroppo, è noto che il virus dell'epatite possa attivarsi
anche a distanza di anni, e comunque già il fatto di averlo contratto
rappresenta un danno psicologico notevole per tutte le implicazioni che
ciò comporta nelle relazioni interpersonali.Pure il comma 2 è grave: "Per la stipula delle transazioni si tiene conto dei principi generali in materia di prescrizione del diritto".Ricordiamo
che l'ultima sentenza della Cassazione (a sezioni unite) considera
quinquennale la prescrizione del diritto al risarcimento per i
danneggiati viventi, e decennale per gli eredi dei deceduti; ricordiamo
altresì come il dies a quo (la decorrenza) sia rimessa alla valutazione
del giudice caso per caso, ma la Cassazione indica comunque un
criterio: il momento di presentazione della domanda per ottenere i
benefici della L. 210/92, prendendo quello come momento in cui il
soggetto si è reso conto della gravità del danno e della sua "origine".Voi
capite che se il Ministero applicherà "alla lettera" i principi
generali in materia di prescrizione, gran parte delle
persone danneggiate oggi in causa con lo Stato verrebbero esclusi dalla
transazione. L'auspicio è che l'espressione "si tiene conto" possa incidere, in fase applicativa, solo sul quantum (cioè chi ha
il diritto prescritto verrà risarcito con somme inferiori). Osserviamo come i presupposti e principi di cui all'art.2 si riferiscano a tutti i danneggiati.
L'art. 3 fa
poi delle distinzioni fra soggetti talassemici ed emofilici, per cui
valgono i criteri della precedente transazione del 2003, i soggetti
emotrasfusi occasionali, o affetti da altre emoglobinopatie o anemie
ereditarie, per cui vengono introdotti ulteriori criteri
(principalmente si dovrà fare una valutazione sull' "entità del danno
subito"), così come per i vaccinati.Per
tutti si dice che in caso di sentenza favorevole che condanni lo Stato
a pagare risarcimenti superiori, il limite massimo sarà dell'80%
(sentenza non definitiva di primo grado) e del 90% (sentenza non
definitiva di secondo grado): evidentemente in questo modo il Ministero
paga di meno, ma rinuncia a proporre appello o ricorso in Cassazione.
L'art. 4
disciplina il procedimento transattivo: la domanda di adesione sarà da
inviare da parte del legale per via telematica, secondo modalità
tecniche da indicarsi in una circolare del Ministero, ed entro 90
giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della citata circolare.Alla
domanda andranno allegati in copia documenti quali: verbale CMO, o
parere Ufficio Medico-Legale del Ministero, o sentenza, per il
riconoscimento dell'ascrivibilità e del nesso causale, istanza all'ASL
per il riconoscimento dell'indennizzo legge 210/92, atti giudiziari
comprovanti il giudizio in corso ed eventuali sentenze, modello Isee
(relativo a situazione reddituale e patrimoniale), lettera
manifestazione d'intenti con certificazione del proprio legale.Evidenziamo
come il richiedere la copia della domanada per ottenere i benefici
della L. 210/92, fa pensare che il Ministero abbia intenzione di
verificare l'eventuale decorso della prescrizione prescindendo da una
valutazione caso per caso (come si dovrebbe fare se si fosse avanti un
giudice), ma in modo automatico e, a nostro parere, non corretto.
Infine: La tabella allegata al decreto indica gli importi massimi
(analoghi alla transazione del 2003), ma nulla dice se e di quanto
possono essere abbassati; una frase riportata nella tabella farebbe
pensare ad un riconoscimento di "importi aggiuntivi" in caso di
"eventuale rateizzazione".
Noi
auspichiamo vivamente che esistano ancora dei margini per possibili
modifiche, e in tal caso ci concentreremmo su tre aspetti: a) prevedere una forma di "apertura" di accesso anche verso chi ha iniziato la causa dopo il 1° gennaio 2008; b) ammettere anche i non ascrivibili per le ragioni già esposte; c) togliere il riferimento ai principi generali in materia di prescrizione, in quanto moralmente inacettabili.
Se
ciò non fosse possibile, almeno ottenere "rassicurazioni scritte" circa
le modalità applicative dei principi in materia di prescrizione, che
servano cioè a conferire eventualmente importi inferiori, ma non ad
escludere, e quanto alla mancata ascrivibilità (sempre in subordine)
che si ammettano, con riserva, anche coloro che sono in causa per
vedersi riconosciuto l'indennizzo legge 210/92, oppure che in caso di
richiesta di aggravamento, una volta ottenuta una ascrivibilità
tabellare, si possa andare a transazione.
A tal fine abbiamo chiesto un incontro urgente al Ministero: Vi terremo prontamente aggiornati di ogni sviluppo.
Un caro saluto a tutti.
Federazione delle Associazioni Emofilici - Gruppo Giustizia Il Presidente - Gabriele Calizzani Il Referente - Piero Valiante Il Coordinatore - Luigi Ambroso
16 gennaio 2009
IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
Il
10 novembre 2008 il Consiglio di Stato ha emanato un parere relativo
allo schema di decreto ricognitivo predisposto dal Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, che interessa
emofilici, emotrasfusi occasionali e talassemici danneggiati da
trasfusioni con sangue infetto o da somministrazioni di emoderivati
infetti.
Per comprendere appieno il contenuto di questo parere è
necessario innanzitutto tenere presente la vicenda normativa nella
quale si colloca.
Come è noto, le leggi n. 222 e 244 del 2007
hanno previsto lo stanziamento rispettivamente di 150 milioni di euro
per l’anno finanziario 2007 e di altri 180 milioni di euro per l’anno
2008, per consentire la stipula di transazioni con quei soggetti
emofilici, emotrasfusi occasionali, talassemici che avessero intentato
causa contro il Ministero della Salute per ottenere il risarcimento dei
danni subiti a causa delle trasfusioni e delle somministrazioni di
emoderivati infetti.
Le due suddette leggi hanno stabilito
altresì che i criteri per la definizione delle transazioni dovessero
essere definiti nell’ambito di un programma pluriennale, da adottarsi
con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute, e delle Politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
In
vista dell’emanazione di questo decreto, il Ministero del Lavoro, della
Salute, e delle Politiche sociali ha scelto di emanare preliminarmente
un decreto cosiddetto "ricognitivo", al fine di compiere una
ricognizione dei soggetti interessati alle transazioni, nonchè di
stabilire una procedura unificata con l’indicazione delle fasi
attuative della programmazione pluriennale.
Dopo un’attesa
durata diversi mesi, finalmente è stato predisposto lo schema di questo
decreto "ricognitivo": proprio in merito a questo testo, il Ministero
del Lavoro, della Salute, e delle Politiche sociali ha chiesto al
Consiglio di Stato, considerata la particolare complessità della
vicenda, di esprimere un parere.
Il Consiglio di Stato si è quindi pronunciato nell’'adunanza del 10 novembre 2008.
Il
parere che è stato emesso risulta essere particolarmente interessante,
innanzitutto perchè da esso traspare il contenuto dello schema del
decreto stesso, predisposto dal Ministero, i cui aspetti più rilevanti
sono i seguenti.
L’art. 1 enuncia le finalità del provvedimento,
consistenti nell’individuazione di una procedura unificata attuativa
delle disposizioni delle leggi n. 222 e 244 del 2007, ed elenca poi le
varie fasi in cui questa procedura dovrà articolarsi: ricognizione
delle adesioni; definizione dei criteri di transazione e di
predisposizione del piano pluriennale; definizione degli schemi dei
singoli atti transattivi; stipula delle transazioni.
L’art. 2
stabilisce che il Ministero procederà alla ricognizione dei soggetti
indicati nelle citate leggi n. 222 e 244 che abbiano instaurato azioni
di risarcimento danni, pendenti al 1° gennaio 2009, e che siano
interessati alla stipula della transazione. L’adesione alla
ricognizione costituirà manifestazione d’interesse con valore di
adesione prenotativa alla fase della stipula delle singole transazioni.
Inoltre, si prevede che la ricognizione verrà effettuata con modalità
esclusivamente di tipo telematico e dovrà avvenire nel termine di 120
giorni da quando sarà resa disponibile la procedura informatica.
L’art.
4 ribadisce che la definizione dei criteri relativi alle transazioni
avverrà con successivo decreto del Ministero del Lavoro, della Salute,
e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di chiusura
della fase ricognitiva.
Infine, l’art. 7 stabilisce che
eventuali richieste di accesso alla transazione, pervenute dopo i 120
giorni di tempo previsti per l’invio telematico, saranno "messe in
coda" a quelle pervenute nei termini e, ove accoglibili, soddisfatte
nei limiti delle residue disponibilità di bilancio.
Sul testo
dello schema del decreto "ricognitivo", così come sopra sinteticamente
delineato, il Consiglio di Stato si è espresso in termini critici.
In
primo luogo ha contestato la valutazione effettuata dal Ministero circa
la natura stessa del provvedimento: infatti, ad avviso del Consiglio di
Stato, questo non può essere solo di natura "ricognitivo-dichiarativa",
ma deve avere a tutti gli effetti la forma di un atto normativo vero e
proprio, specialmente in ragione del contenuto dell’art. 2 del decreto
stesso.
Inoltre il Ministero delinea un procedimento
caratterizzato da elementi di eccessiva discrezionalità della pubblica
amministrazione, con scarso bilanciamento dei diritti e degli interessi
dei destinatari delle norme. A questo proposito il Consiglio di Stato
rileva, ad esempio, che l’art. 3 comporta una violazione della par
condicio dei danneggiati laddove riserva al Ministero la facoltà di
avanzare in qualsiasi momento una proposta transattiva anche ai
soggetti che non abbiano aderito alla ricognizione.
Infine, il
Consiglio di Stato si sofferma sull’analisi dell’art. 2 dello schema di
decreto, che sembra sollevare diversi profili di criticità.
Quest’articolo
configura infatti un sistema di accesso per adesione alla ricognizione
del Ministero - e quindi alla transazione - senza che siano stati
preventivamente definiti e resi noti condizioni, entità, tempi e limiti
del risarcimento. I soggetti interessati dovrebbero quindi effettuare
la propria "prenotazione" per la transazione senza alcuna prospettiva
di tutela e di garanzia dei diritti ad essi riconosciuti.
L’art.
2 prevede altresì che l’adesione alla ricognizione potrà pervenire,
come detto, esclusivamente per via telematica, entro il termine di 120
giorni da quando sarà resa disponibile la procedura informatica. Il
ricorso in via esclusiva alla procedura telematica configura quindi
l’introduzione - con atto amministrativo - di una limitazione
all’accesso alla proposta transattiva, che lede l’interesse generale
dei danneggiati, in capo ai quali viene a configurarsi un onere,
laddove invece la transazione dovrebbe rappresentare anche uno
strumento più semplice e rapido di risarcimento. Questo implica inoltre
che il danneggiato che non segue questa procedura verrà escluso dal
percorso transattivo, con conseguente pregiudizio della propria pretesa
risarcitoria.
Ulteriore problematicità rilevata dal Consiglio di
Stato è rappresentata dalla previsione contenuta nello schema di
decreto secondo cui non verranno prese in considerazione le adesioni
relative a soggetti i cui dati risultino incompleti o carenti della
documentazione necessaria. Questa sanzione sembra assolutamente
eccessiva e per di più non in linea con la normativa in materia di
integrazione e regolarizzazione della documentazione amministrativa.
In
conclusione il Consiglio di Stato afferma che non può essere espresso
parere favorevole in relazione allo schema di decreto ricognitivo
predisposto dal Ministero.
Il Consiglio di Stato ritiene invece
della massima urgenza la predisposizione del regolamento "attuativo"
previsto dalle leggi 222 e 244 del 2007 contenente i criteri di
definizione delle transazioni.
(con la collaborazione della Dott.ssa Annalisa Pancaldi -Studio Legale Calandrino)
altre notizie sulla transazione con il Ministero
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