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Statuto Statuto (152.80 KB)
Atto Costitutivo Atto costitutivo (21.83 KB) depositati il 21 ottobre 1996 presso il notaio Marco Rosnati di Milano (numero di repertorio 22630/2684).
Art. 1 - (Costituzione) È
costituita l'Associazione di volontariato di terzo livello, apolitica e senza
scopi di lucro, denominata
"Federazione delle Associazioni Emofilici - ONLUS", da qui in avanti
denominata Federazione.
Art. 2 - (Scopi) La
Federazione svolge attività nel settore dell’Assistenza sociale socio sanitaria
ed ha esclusivo perseguimento
di finalità di solidarietà sociale, così come definite dal secondo comma
dell'art. 10 del D.l.
460/97. Scopi
propri della Federazione sono quelli di coordinare e rappresentare le Associazioni
degli emofilici
e coagulopatici aderenti al fine di: a)
informare, educare, stimolare e coordinare tutte le attività volte al
miglioramento dell'assistenza sociale e
clinica degli emofilici in Italia e al potenziamento della ricerca scientifica
nel settore delle
malattie della coagulazione anche tramite la partecipazione a seminari e
congressi scientifici
e sociali connessi con le relative problematiche; b) operare
per risolvere i problemi medici e sociali degli emofilici in Italia e
coordinare, sostenere e rappresentare
le Associazioni degli emofilici e coagulopatici dinanzi le istituzioni
nazionali e internazionali,
concorrendo alla redazione, gestione e aggiornamento del Registro nazionale degli
emofilici e coagulopatici; c) fornire
indicazioni e supporti alle Associazioni locali e ai loro associati sui
problemi: -
sostenere e stimolare l'applicazione in ogni Regione dei livelli necessari di
servizio, nonché la risoluzione
dei problemi familiari, scolastici, professionali, di sport e vacanze, al più
alto livello
necessario; -
informare sull'applicazione della legislazione internazionale, nazionale e
regionale esistente sull'emofilia
e le coagulopatie e individuare le proposte migliorative idonee a essere
portate avanti; - favorire
la cessazione del pendolarismo della salute e l'inserimento degli emofilici
nella vita sociale,
"come gli altri fra gli altri" affinché "ciascuno prenda a
carico se stesso"; d)
stimolare le Associazioni aderenti affinché provvedano a iscriversi ai
rispettivi Registri Regionali delle
Associazioni di volontariato; e)
stimolare e sostenere i Centri per l'Emofilia esistenti in ogni Regione e
contribuire al sorgere di Servizi di
emergenza emorragica più vicini ai luoghi di domicilio degli emofilici; f)
rappresentare, coadiuvare e sostenere, a richiesta, le Associazioni degli
emofilici anche in sede giudiziaria
e amministrativa o sociale nell'applicazione, in ogni Servizio Sanitario e
sociale delle strutture
sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere, del decreto 19.05.1995 dei
Presidente del Consiglio
dei Ministri e delle linee guida n. 2/1995 31.08.1995 n. 108 contenente i
principi di attuazione
delle carte dei servizi del Servizio Sanitario Nazionale, aventi lo scopo di
"fornire un Servizio
Sanitario pubblico di buona qualità ai cittadini-utenti" e ottenere nella
regione l'adozione
e deliberazione di "Carte dei Servizi dei Centri di Emofilia" e dei
"Servizi di emergenza
emorragica" a essi collegati con particolare attenzione: -
all'informazione e al consenso informato; -
all'accoglienza e formazione nei centri per l'addestramento all'attuazione dei
protocolli di terapie
domiciliare e d'urgenza; - alla
tutela dei pazienti; - alla partecipazione
in tutti gli organismi nazionali; g)
concorrere al controllo che in ogni servizio Ospedaliero o Struttura Sanitaria
locale (ai sensi della Direttiva
27.01.94 del Consiglio dei Ministri della Repubblica), vi sia il rispetto dei
principi fondamentali
di: -
eguaglianza; -
imparzialità; -
continuità; - diretto
di scelta; -
partecipazione consapevole; -
efficienza ed efficacia; h)
promuovere e/o organizzare direttamente o in collaborazione, tutte le attività,
compresa la raccolta
fondi connesse allo scopo sociale, finalizzate a stimolare, favorire e
finanziare i progetti di ricerca
scientifica sulla prevenzione, sulla diagnosi e sulla terapia dell'emofilia in
particolare e delle coagulopatie in generale e relative patologie a esse correlate, nonché i
progetti di ricerca scientifica
di prevenzione, di diagnosi e terapia genica delle stesse; i)
concorrere, con le Associazioni regionali, interprovinciali e provinciali
aderenti alla soluzione dei
problemi educativi e ricreativi, della formazione scolastica, della formazione
professionale e dell'inserimento
nella vita sociale e di lavoro, cooperando con le istituzioni e le
organizzazioni statali e
regionali e le associazioni imprenditoriali e sindacali nonché con ogni altra
associazione per
realizzare per gli emofilici italiani una vita normale, "fra gli altri e
come gli altri", con l'ausilio
di farmaci esenti da virus, i più perfezionati e purificati, e terapie
riabilitative nella prospettiva
della guarigione dall'emofilia e dalle coagulopatie; l) la
Federazione si propone altresì di rappresentare e assistere a richiesta le
Associazioni e i singoli a
esse associati dinanzi l'Autorità Amministrativa e Giudiziaria nell'ottenimento
di giuste ed eque riparazioni dei danni da infezioni eventualmente causate dai farmaci nonché da
livelli di assistenza
medica che non consentano le terapie preventive d'urgenza e domiciliari più
moderne di livello
europeo, in tutte le sedi nazionali e internazionali; m) la
Federazione concorre ogni tre anni alla promozione e organizzazione del
congresso sui problemi
clinici e sociali dell'emofilia. n) la
Federazione potrà decidere di associarsi o affiliarsi ad altri enti non-profit,
ad esempio fondazioni
associazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di
pubblica utilità,per il
raggiungimento di obiettivi comuni non specificatamente legati alle sindromi
emorragiche ma di più
ampio spettro quali, ad esempio, gli aspetti legati all’invalidità, all’inserimento
nel mondo del
lavoro, ai problemi legati alla procreazione, eccetera. o) è fatto
divieto di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle Onlus ad eccezione
di quelle ad esse
strettamente connesse.
Art. 3 - (Sede legale) La Federazione
ha sede legale ed amministrativa in Via di Tor Sapienza 86, 00155 Roma e sede operativa
nella città dell'Associazione cui aderisce il Segretario Generale eletto.
Art. 4 - (Organizzazione) La
Federazione si ispira ai principi della legge n. 833 del 1978, istitutiva del
Servizio Sanitario Nazionale,
e delle leggi Regionali sul volontariato, privilegia la cura degli interessi
degli emofilici quali
soggetti svantaggiati per la realizzazione del bene comune e le finalità
culturali, civili e sociali dirette a
promuovere, valorizzare, tutelare e sviluppare la persona umana, onde eliminare
stati di bisogno,
situazioni di sfavore, svantaggio o marginalità sociale. Si prevede
l'uso della denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione
di utilità sociale
dell'acronimo ONLUS. Per
raggiungere i propri scopi, la Federazione si avvale, in modo determinante e
prevalente, delle prestazioni
personali e volontarie e gratuite dei propri aderenti. La
Federazione può assumere dipendenti e può giovarsi dell'opera di terzi. La
Federazione può compiere
tutte le operazioni finanziarie e mobiliari necessarie e opportune per la
miglior realizzazione
degli scopi sociali.
Art. 5 - (Soci) Possono
essere soci della Federazione le Associazioni non profit e le organizzazioni di
volontariato regionali,
interprovinciali e provinciali operanti nel territorio nazionale, cui
aderiscono gli emofilici, gli
affetti da coagulopatie rare e i loro parenti che per la loro attività abbiano
interesse al perseguimento
delle finalità della Federazione. Sono soci
della Federazione le Associazioni non-profit e le Organizzazioni di
volontariato che hanno
partecipato all'atto di costituzione della Federazione, e le Associazioni e
Organizzazioni di volontariato
regionali, interprovinciali e provinciali operanti nel territorio nazionale,
cui aderiscono gli
emofilici, gli affetti da coagulopatie rare e i loro parenti che vi siano stati
ammessi con deliberazione
successiva del Consiglio Direttivo adottata con il voto favorevole della
maggioranza dei suoi
componenti ratificata dall’Assemblea alla prima convocazione successiva (vedasi
art.12). È prevista
un disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative
volte a garantire
l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità
della partecipazione
alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l’approvazione
e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell’associazione e l'approvazione del bilancio.
Art. 5 bis - (Requisito
di regolarità del versamento delle quote di adesione alla Federazione, da parte delle associazioni (Soci ordinari) per
esercitare il diritto di voto). Le
Associazioni aderenti sono tenute a versare la quota di adesione alla
Federazione delle Associazioni
degli emofilici entro il mese di marzo dell’anno al quale la quota si
riferisce. Oltre tale termine,
in caso di morosità, l’Associazione aderente non potrà esercitare il diritto di
voto in Assemblea
sino ad avvenuta regolarizzazione delle quote dovute.
Art. 5 ter - (Recesso
e decadenza del socio) La
risoluzione del rapporto associativo avviene: - per
recesso volontario del socio da comunicasi al Presidente della Federazione con
lettera raccomandata
A.R.; - per
scioglimento della Federazione; - per
mancata condivisione degli scopi; - per
esclusione dell'associato a seguito di mancato versamento delle quote annuali,
deliberata dal Consiglio
Direttivo ad unanimità dei suoi componenti; - per
incompatibilità o per indegnità acclarata e deliberata dall’Assemblea.
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